Autovelox a Galatina: sentenza annulla multe per mancanza di omologazione

La sentenza della Giudice di Pace di Lecce ha stabilito che l'autovelox sulla S.S. 101 non è omologato, annullando le sanzioni emesse

La recente sentenza della Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 6 giugno 2024, ha accolto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità dall’autovelox installato dal Comune di Galatina sulla Statale 101. La sentenza, pronunciata dalla Dott.ssa Antonella Santoro, ha evidenziato che l’apparecchiatura di rilevazione della velocità non era omologata, come richiesto dalla legge, invalidando le multe emesse.

Dettagli del Ricorso e Pronuncia della Cassazione

L’avvocato difensore del ricorrente, Alfredo Matranga, ha contestato la validità della sanzione, citando la recente pronuncia n. 10505 della Cassazione del 20 aprile 2024. Secondo questa pronuncia, ai sensi dell’art. 142 comma 6 del Codice della Strada, gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere non solo approvati, ma anche omologati per essere utilizzati correttamente.

La Cassazione ha chiarito che l’approvazione e l’omologazione sono due processi distinti: l’omologazione ministeriale autorizza la produzione in serie di un dispositivo testato in laboratorio e la sua approvazione non implica necessariamente una comparazione del prototipo con specifiche caratteristiche tecniche fondamentali.

La Sentenza del Giudice di Pace di Lecce

La Giudice di Pace di Lecce, accogliendo il ricorso, ha affermato che “va accolto il motivo con il quale l’opponente ha eccepito l’omessa omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità”. Il Comune di Galatina aveva fornito documentazione che comprovava solo l’approvazione dell’apparecchiatura, ma non la sua omologazione.

Implicazioni della Sentenza

Nella sentenza si sottolinea che l’omologazione ha una natura tecnica essenziale per garantire la precisione e la funzionalità dello strumento di rilevazione elettronica utilizzato per accertare infrazioni. Questo requisito è indispensabile per la legittimità dell’accertamento stesso. Inoltre, in caso di contestazione, la Pubblica Amministrazione deve comprovare la funzionalità dell’apparecchiatura attraverso certificazioni di omologazione e conformità.

Il Giudice ha ulteriormente precisato che la prova dell’affidabilità dello strumento di rilevazione non può essere ricavata semplicemente dal verbale di accertamento, ma deve essere supportata da adeguate certificazioni, come stabilito anche dalla Cassazione nella sentenza n. 3335/2024.

Potenziali Conseguenze per il Comune di Galatina

Secondo l’avvocato Matranga, questa sentenza potrebbe portare all’annullamento di migliaia di verbali emessi per eccesso di velocità tramite apparecchiature non omologate. Le implicazioni sono significative per tutti i comuni che utilizzano dispositivi non conformi, poiché la mancanza di omologazione rende le sanzioni illegittime.

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