La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare i fermi amministrativi imposti su veicoli di persone con disabilità. La sentenza, depositata il 16 febbraio 2024, è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato dall’avvocata Francesca Lezzi e dal dottore Giovanni Melli in favore di una donna affetta da gravi problematiche fisiche, destinataria di un preavviso di fermo amministrativo su un’auto di sua proprietà per un importo di oltre 30.000 euro.
La donna, residente in provincia di Lecce, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di revocare il provvedimento in autotutela già nell’aprile 2024, fornendo certificazioni mediche rilasciate dalla competente Commissione medica dell’ASL Lecce. Secondo la normativa vigente, i veicoli destinati o utilizzati da persone con disabilità non possono essere soggetti a fermo amministrativo e, qualora il blocco fosse già stato applicato, l’ente riscossore è tenuto alla sua cancellazione. Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto la documentazione sanitaria prodotta insufficiente, respingendo la richiesta senza adeguata motivazione.
A seguito del rifiuto, la donna ha avviato un ricorso per contestare l’illegittimità del diniego. Nei termini previsti dalla legge, ha depositato la documentazione attestante il proprio stato di salute e la necessità di utilizzare il veicolo. La Corte di Lecce ha accolto integralmente le ragioni della difesa, rigettando l’eccezione sollevata dall’Agente della riscossione, il quale sosteneva che il rifiuto dell’istanza in autotutela non fosse impugnabile autonomamente. Il Tribunale ha invece ribadito che il Codice del processo tributario consente l’impugnazione di tali atti, riconoscendo il diritto del contribuente a contestare il mancato annullamento del provvedimento.
Questa decisione rappresenta un precedente significativo per tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe, garantendo tutela giuridica e diritto alla mobilità per le persone con disabilità.