Tar Puglia respinge ricorso per la continuazione dell’attività di raccolta scommesse in presenza di provvedimenti penali

Tar Puglia respinge il ricorso contro il divieto di continuare l’attività di raccolta scommesse in presenza di procedimenti penali

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale contro un provvedimento della Questura di Lecce che negava la continuazione dell’attività di raccolta scommesse sportive. L’ordinanza, pubblicata recentemente, chiarisce che, in presenza di procedimenti penali in corso, non è consentito esercitare tale attività, come previsto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

L’origine della vicenda risale al 29 gennaio 2024, quando la Questura di Lecce aveva respinto la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per la raccolta scommesse presso un bar in cui si svolgeva anche l’attività di gioco. Il titolare dell’esercizio commerciale ha impugnato la decisione presentando ricorso contro il Ministero dell’Interno e la stessa Questura, chiedendo la sospensione del provvedimento.

Tuttavia, il Tar Puglia ha ritenuto infondate le argomentazioni del ricorrente, evidenziando che la Pubblica Amministrazione ha ampio potere discrezionale nella concessione di licenze di pubblica sicurezza, anche tenendo conto di precedenti misure cautelari e di eventuali interdittive. Nel caso in esame, oltre alla presenza di provvedimenti penali (come l’arresto domiciliare con controllo elettronico), risultava anche l’esistenza di un’interdittiva antimafia, elemento che ha influenzato la decisione.

L’ordinanza sottolinea inoltre che, secondo il principio del tempus regit actum, non emergono le illegittimità denunciate dal ricorrente, poiché la decisione amministrativa è finalizzata a prevenire il compimento di illeciti.

Alla luce di ciò, il Tar ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento, confermando la decisione della Questura di Lecce. Il Tribunale ha inoltre stabilito che eventuali futuri provvedimenti da parte dell’Amministrazione potranno essere riesaminati solo in caso di modifiche nei procedimenti penali in corso o di una revoca dell’interdittiva antimafia.

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