Interessi sulle sanzioni fiscali, i giudici annullano quasi 10mila euro

La Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha confermato l’illegittimità degli interessi di mora applicati sulle sanzioni e sugli interessi già iscritti a ruolo

Quasi 10mila euro di interessi di mora annullati. È l’esito della vicenda che ha coinvolto un imprenditore leccese, al quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva richiesto somme che, secondo i giudici tributari, non potevano essere calcolate in quel modo.

La decisione è arrivata dalla Corte Tributaria di secondo grado della Puglia, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata dall’Ente della riscossione. Il collegio era composto dalla presidente Raffaella Perrone, dal relatore Gianmarco Galiano e dalla giudice Anna Rita Venneri. L’imprenditore era assistito dall’avvocato Matteo Sances.

Gli interessi non possono gravare sulle sanzioni

Al centro della controversia c’era il calcolo degli interessi di mora. La normativa stabilisce infatti precisi limiti alla loro applicazione: non possono essere calcolati sulle sanzioni tributarie né sugli interessi già iscritti a ruolo.

Il riferimento principale è l’articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 602 del 1973, che disciplina la decorrenza degli interessi di mora dalla notifica della cartella fino al pagamento. La norma, tuttavia, esclude dalla relativa base di calcolo le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi.

A rafforzare questo principio è l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 472 del 1997, secondo cui la somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi.

Sulla base di queste disposizioni, la Corte ha confermato l’illegittimità degli importi contestati, mantenendo ferma la decisione già adottata in primo grado.

La questione, secondo quanto evidenziato dal presidente di Camera civile salentina, Salvatore Donadei, non sarebbe un caso isolato. Già nel 2019 la Commissione tributaria di Lecce aveva affrontato una controversia analoga, relativa all’applicazione degli interessi sulle sanzioni fiscali.

La nuova pronuncia ribadisce quindi la necessità di distinguere correttamente le diverse componenti di un debito tributario. Imposte, sanzioni e interessi non possono essere trattati allo stesso modo ai fini del calcolo degli interessi di mora, che devono essere determinati nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla legge.

La vicenda evidenzia anche l’importanza, per contribuenti e imprese, di verificare con attenzione gli importi contenuti negli atti della riscossione, soprattutto quando vengono applicate maggiorazioni e interessi.

Redazione

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