TAR sospende lo sgombero dei pontili di Assonautica a Gallipoli

Sospesa in via definitiva l’ordinanza comunale che imponeva la rimozione dei natanti: fissata al 24 giugno l’udienza di merito davanti al Tribunale amministrativo regionale

L’ordinanza comunale che disponeva lo sgombero di parte dei pontili nell’area demaniale in concessione all’Assonautica di Gallipoli resta priva di efficacia. Il presidente facente funzioni della prima sezione del Tar di Lecce, Silvio Giancaspro, ha disposto la sospensione definitiva del provvedimento adottato dal Comune nel dicembre scorso, in attesa della decisione nel merito fissata per il prossimo 24 giugno.

La vicenda trae origine da un atto con cui l’amministrazione comunale, dopo accertamenti e una comunicazione della Capitaneria di porto, aveva intimato all’associazione dei diportisti di procedere entro trenta giorni alla rimozione di alcuni natanti e di parte dei posti barca ritenuti non autorizzati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Un provvedimento che aveva generato preoccupazione tra i soci e che è stato immediatamente impugnato davanti alla giustizia amministrativa.

Già in una prima fase cautelare, con decreto presidenziale del 16 gennaio, il Tar aveva accolto l’istanza dell’Assonautica sospendendo temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza, con un provvedimento adottato inaudita altera parte. In quella circostanza, né il Comune di Gallipoli né la Capitaneria di porto si erano costituiti in giudizio. La decisione odierna consolida quella sospensione iniziale, rendendola efficace fino alla trattazione collegiale nel merito.

Nel motivare il nuovo provvedimento, i giudici amministrativi hanno ritenuto sussistenti i presupposti cautelari, soffermandosi in particolare sul cosiddetto periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile in caso di immediata esecuzione dell’atto impugnato. Ma non solo: l’ordinanza evidenzia anche la fondatezza, in via preliminare, di alcuni motivi di ricorso sollevati dai legali dell’associazione, gli avvocati Daniele Montinaro e Anna Maria Ciardo.

Uno dei punti centrali della controversia riguarda la natura e il contenuto delle concessioni demaniali. Nel dispositivo si chiarisce che le concessioni di questo tipo fanno riferimento alla planimetria depositata agli atti, che individua con precisione l’ubicazione del bene concesso e il perimetro delle aree. Secondo il Tar, non risulta che esistesse un “piano ormeggi” formalmente integrato nella concessione, come invece sostenuto dall’amministrazione comunale con riferimento a un documento risalente al 2007.

Ulteriore elemento valorizzato dai giudici concerne le modifiche intervenute nel tempo. Le aree oggetto della concessione richiamata dal Comune, infatti, sono state successivamente ampliate e modificate con un permesso di costruire rilasciato nel 2017. Di conseguenza, le prescrizioni riferite al 2007 sono state ritenute superate e non più attuali rispetto alla nuova configurazione degli spazi. Un aspetto che, secondo la difesa dell’Assonautica, incide in maniera determinante sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero.

Nel 2022, inoltre, a seguito dei lavori di ampliamento e adeguamento, l’associazione aveva trasmesso agli uffici comunali competenti un nuovo piano ormeggi, con l’obiettivo dichiarato di consentire eventuali verifiche. Un passaggio che, secondo i ricorrenti, dimostrerebbe la volontà di operare in trasparenza e nel rispetto degli atti amministrativi.

La decisione del Tar rappresenta dunque un punto di svolta nella controversia, pur senza anticipare l’esito finale del giudizio. Fino alla pronuncia di merito, l’Assonautica potrà continuare a utilizzare gli spazi in concessione senza dover procedere allo sgombero imposto dal Comune, con un effetto diretto sulle attività dei soci e sull’organizzazione dei posti barca.

I legali dell’associazione hanno sottolineato come la vicenda avrebbe potuto trovare soluzione anche in sede stragiudiziale, evitando il contenzioso e l’allarme generato tra i diportisti. Hanno inoltre ribadito che il piano ormeggi costituisce un atto interno, redatto nel rispetto dei limiti spaziali fissati dalla concessione e coerente con le autorizzazioni intervenute negli anni.

La parola definitiva spetterà ora al collegio nella pubblica udienza del 24 giugno, quando verranno esaminate nel dettaglio le questioni sollevate dalle parti. Solo allora si comprenderà se l’ordinanza comunale sarà annullata o se verrà riconosciuta la legittimità dell’azione amministrativa. Nel frattempo, la sospensione disposta dal Tar congela gli effetti del provvedimento e riporta temporaneamente stabilità in una vicenda che ha avuto ripercussioni significative sul tessuto associativo locale.

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