La questione dell’installazione di antenne telefoniche di grandi dimensioni si arricchisce di un nuovo precedente avvenuto proprio in Provincia di Lecce. Una sentenza del Tar di Lecce ha infatti delineato chiaramente i requisiti necessari per procedere con tale operazione. Il provvedimento emesso il 31 ottobre 2023 (sentenza numero 1212) dalla terza sezione del tribunale amministrativo di Lecce, presieduta da Enrico d’Arpe ed estesa da Patrizia Moro, ha respinto l’istanza di un operatore di telefonia che aveva cercato di ottenere il permesso per installare un’antenna telefonica nel territorio di Arnesano, nonostante il diniego da parte dell’ente comunale.
La questione principale era legata al termine di 90 giorni che era trascorso dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), che la società ricorrente riteneva avesse permesso l’applicazione del principio del silenzio-assenso per avviare l’attività. Tuttavia, il Tar Lecce ha sostenuto che per la costruzione di tralicci e antenne di grandi dimensioni, in particolare se associate a significative modifiche del territorio, sia richiesto il rilascio di un permesso edilizio.
Il giudice amministrativo ha chiarito che l’installazione di antenne radioelettriche di modesta entità non costituisce una trasformazione del territorio comunale secondo le leggi urbanistiche ed edilizie, e quindi non richiede un permesso edilizio. Questo vale sempre che si tratti di impianti di dimensioni contenute. Al contrario, quando si tratta di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, la costruzione di tali strutture, data la loro rilevante impatto, richiede un permesso edilizio e, se del caso, un’autorizzazione paesaggistica.
In sintesi, sebbene sia vero che l’installazione di antenne di piccole dimensioni di per sé non comporti una trasformazione del territorio che richieda un permesso edilizio, questa regola non si applica quando si tratta di antenne di notevoli dimensioni. Nel caso specifico, le grandi dimensioni dell’antenna, che raggiunge un’altezza totale di 42 metri, insieme alle opere in cemento armato correlate, comporterebbero una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Questa pronuncia riveste un interesse particolare non solo per il suo impatto sulla realizzazione di antenne telefoniche di notevole dimensione ma anche per il principio che stabilisce, affermando che una Scia da sola non è sufficiente per autorizzare l’installazione di antenne di grandi dimensioni, soprattutto se associate a ulteriori opere edilizie. La sentenza del Tar di Lecce rappresenta un importante sviluppo nella giurisprudenza nazionale in merito a questa questione. Lo riporta LeccePrima.
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