La Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha chiuso il contenzioso che contrapponeva la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la società Immobilfalli, intenzionata a costruire una struttura alberghiera a Porto Cesareo. La decisione mette fine a una lunga disputa legale iniziata nel 2016.
Il Diniego del Comune e la Sentenza del Tar Puglia
Il contenzioso era nato dal diniego dell’amministrazione comunale di Porto Cesareo nel 2022 riguardo all’istanza di permesso a costruire presentata da Immobilfalli. Il Comune aveva basato il suo rifiuto su due note della Soprintendenza datate 2018, nonostante avesse inizialmente rilasciato l’autorizzazione paesaggistica nel 2017, dopo il parere favorevole della stessa Soprintendenza.
In primo grado, il Tar Puglia, sezione di Lecce, aveva accolto il ricorso della società Immobilfalli, sottolineando che il Comune non aveva ritirato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, che quindi restava valida. La sentenza del Tar aveva stabilito che il Comune non poteva bloccare l’operazione senza prima intervenire sull’autorizzazione paesaggistica ancora in vigore.
Il Ricorso del Ministero della Cultura
Il Ministero della Cultura, responsabile della Soprintendenza, ha portato la questione al Consiglio di Stato. A novembre scorso, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del Tar, e nell’udienza pubblica di aprile, la Sezione Quarta ha giudicato inammissibile il ricorso del Ministero.
Le Motivazioni del Consiglio di Stato
I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato che il ricorso del Ministero era basato sulla contestazione dell’orientamento giurisprudenziale del Tar di Lecce riguardo all’edificabilità nella fascia costiera. Tuttavia, il Tar non aveva esaminato queste questioni di merito, ma aveva rilevato un vizio procedurale: l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata e non revocata, rendendo il diniego del permesso di costruire infondato.
Conclusioni e Condanne alle Spese
La sentenza del Consiglio di Stato conclude che le censure del Ministero risultano inconferenti rispetto al vizio procedurale identificato dal Tar. Il Ministero della Cultura è stato condannato a pagare le spese di giudizio a favore di Immobilfalli per un importo di 8.000 euro, oltre agli accessori di legge.
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