La sola approvazione ministeriale di un autovelox non è sufficiente per giustificare una multa per eccesso di velocità. Il Tribunale civile di Lecce ha confermato l’annullamento di due verbali emessi sulla tangenziale Est in direzione Maglie tramite il dispositivo fisso “Project Automation K53800_SPEED”, respingendo l’appello del Comune.
La decisione ha un peso significativo, considerando che da quando gli impianti sono stati attivati nell’ottobre 2024, le sanzioni elevate sono state migliaia. Gli atti comunali indicano che solo nei mesi di marzo e aprile 2026 sono stati rilevati oltre 2.200 verbali, mentre nel 2025 le infrazioni accertate superavano le 22.000. La sentenza, però, non comporta automaticamente l’annullamento di tutte le multe, ma rafforza la posizione dei ricorrenti che contestano la mancata omologazione dell’autovelox.
La giudice Viviana Mele ha confermato la decisione del giudice di pace di Lecce, sottolineando che l’articolo 142 del Codice della strada richiede espressamente apparecchiature “debitamente omologate” per costituire prova dell’illecito. L’argomento del Comune, che puntava sull’approvazione ministeriale e sulla presunta equivalenza con l’omologazione, è stato respinto. La sentenza chiarisce anche che circolari ministeriali o altri atti amministrativi non possono modificare la norma primaria, e che l’omologazione resta l’unico requisito valido.
Nel caso specifico, i certificati presentati attestavano solo l’approvazione dell’apparecchio, mentre l’omologazione non risultava presente, rendendo i verbali impugnati invalidi.
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