Il provvedimento nasce per offrire ai Comuni pugliesi la possibilità di intervenire nella gestione del fenomeno degli affitti brevi e dell’overtourism, salvaguardando la residenzialità e il patrimonio culturale dei centri urbani più esposti alla pressione turistica. La normativa punta a garantire un equilibrio tra sviluppo turistico e sostenibilità sociale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
Negli ultimi anni il settore delle locazioni turistiche ha registrato una crescita significativa in Puglia, favorita soprattutto dall’espansione delle piattaforme digitali dedicate agli affitti brevi. Secondo i dati regionali, nel 2025 risultano attivi 44.883 immobili destinati a locazione turistica, capaci di rappresentare il 18,7% degli arrivi e il 17,1% delle presenze turistiche complessive della regione. Rispetto al 2024, gli incrementi sono stati pari al 27,7% per gli arrivi e al 24,8% per le presenze.
La Regione evidenzia come questa crescita abbia prodotto effetti rilevanti sul mercato abitativo e sull’equilibrio socio-economico di numerosi territori, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica, dove la disponibilità di abitazioni per residenti e affitti a lungo termine si è progressivamente ridotta.
“Consegniamo nelle mani del consiglio un disegno di legge che i cittadini attendono da tempo – spiega il presidente della Regione Puglia -. Era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e un punto del programma condiviso anche con i Comuni. Non c’è una logica punitiva né tantomeno intendiamo arginare i flussi turistici che in questi anni hanno determinato lo sviluppo della nostra Regione, la crescita della nostra economia e anche processi di rigenerazione urbana in tanti territori che hanno saputo modificarsi e crescere. Il turismo ancora oggi è una leva di crescita che intendiamo sostenere così come il sistema della ricettività ma sappiamo che una forte componente attrattiva del nostro territorio è proprio la dimensione esperenziale che è animata dai residenti e dalla comunità locali. Dimensione che rischia di scomparire progressivamente se soprattutto nei centri ad alta densità turistica i residenti vengono “espulsi” dai centri abitati per trasformare tutti gli alloggi in locazioni turistiche, ferme restando le attività già in essere e operative. Vogliamo che i Comuni possano governare il fenomeno dell’overtourism dotando con strumenti per regolare le nuove aperture di alloggi in piattaforma a seconda del proprio sviluppo e del proprio territorio. Così come crediamo che queste limitazioni potranno favorire l’apertura delle stesse attività in altri centri, vedi i Comuni delle aree interne, che ancora hanno ampi margini di sviluppo sia turistico sia sociale. Questa legge vuole essere uno strumento di riequilibrio territoriale per favorire lo sviluppo di Tutta la Puglia”.
Il disegno di legge si compone di nove articoli. L’articolo 1 definisce finalità e ambito di applicazione delle nuove disposizioni, specificando che per locazioni turistiche si intendono sia quelle con finalità esclusivamente turistica sia le locazioni brevi disciplinate dalla normativa nazionale.
L’articolo 2 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare specifiche aree del territorio in cui applicare criteri e limiti alle nuove attività di locazione turistica, compresa la possibilità di fissare tetti numerici massimi. Previsto anche un regime transitorio per gli immobili già utilizzati regolarmente come locazioni turistiche.
I successivi articoli disciplinano gli obblighi amministrativi per le attività svolte in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, introducendo procedure di comunicazione al SUAP per avvio, variazioni, sospensioni e cessazioni delle attività. La normativa prevede inoltre la presunzione di imprenditorialità nel caso di utilizzo di più di due appartamenti destinati a locazione turistica.
Gli articoli 6 e 7 modificano alcune disposizioni della legge regionale 49/2017, mentre l’articolo 8 contiene l’abrogazione di norme precedenti incompatibili con il nuovo impianto legislativo. Il testo si conclude con la clausola di non onerosità finanziaria prevista dall’articolo 9.
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